STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE UMBERTO MOGGIOLI”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 - Denominazione e sede
E' costituita un'Associazione culturale denominata “Associazione Umberto Moggioli”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede a Trento. Essa opera principalmente nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Art.2 - Scopi
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
Art.3 - Attività
Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 - Ammissione degli associati
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e che siano presentate da almeno 3 soci.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale diniego l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
Art.6 - Diritti degli associati
I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori i discendenti di Francesco Moggioli che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione nei limiti previsti dal presente statuto, ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.
L’associato può essere escluso:
Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo III
Organi sociali
Art.9 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
Art.10 - L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per associato, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email, ecc.) almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Essa inoltre provvede a:
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, e delibera con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.13 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. La maggioranza dei componenti deve comunque essere formata da eredi/discendenti di Francesco Moggioli.
Per il primo mandato i membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.
E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E’ compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.
Art.14 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art.15 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, sarà determinante il voto del Presidente.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art. 16 Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di servirsi di Consulenti Scientifici, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi dell’Associazione, riuniti in Comitato Scientifico.
Al Comitato Scientifico è demandato, in particolare, il perseguimento delle finalità promozionali, scientifiche e culturali della Associazione, nonché di collaborare per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi alle immagini (riproduzione, tutela) dell’opera di Umberto Moggioli.
Art.17 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori e/o difensori determinandone le attribuzioni su indicazione del Consiglio Direttivo.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri.
Per il primo mandato il Presidente è nominato nell’atto costitutivo.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Titolo IV
Norme sul patrimonio
Art.19 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art.20 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo V
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali
Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Art.23 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
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